E’ una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un’infermità fisica o mentale che possono far valere determinati requisiti contributivi.
REQUISITI E INCOMPATIBILITA’
l’infermità fisica o mentale deve essere accertata dai medici dell’Inps e deve essere tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
l’anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione di inabilità.
Casi di incompatibilità
Chi fa domanda di pensione di inabilità non può:
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- svolgere un’attività lavorativa dipendente;
- essere iscritto ad un albo professionale;
- essere iscritto negli elenchi degli operai agricoli o dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).
CALCOLO E BONUS CONTRIBUTIVO
L’importo della pensione di inabilità viene calcolato aggiungendo all’anzianità contributiva maturata un “bonus contributivo” corrispondente al periodo che manca per arrivare al compimento dell’età pensionabile. Il “bonus contributivo” non può comunque far superare i 40 anni di anzianità contributiva.
Per le pensioni di inabilità, i cui titolari avevano al 31 dicembre 1995 un’anzianità inferiore ai 18 anni, il “bonus” è calcolato con il sistema contributivo, come se il lavoratore inabile avesse già raggiunto l’età pensionabile di 60 anni, indipendentemente dal sesso e dalla gestione nella quale gli sono stati accreditati i contributi.
PENSIONE DI INABILITA’ E RENDITA INAIL
Dal 1° settembre 1995 la pensione di inabilità non può essere cumulata con la rendita Inail dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, riconosciuta per la stessa causa.
In ogni caso, se la rendita Inail è di importo inferiore alla pensione Inps, il titolare riceve in pagamento dall’Inps la differenza tra le due prestazioni.
Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 continuano ad essere pagate integralmente ma ad esse non vengono applicati i successivi aumenti (“cristallizzazione”) fino al riassorbimento del maggior importo pagato.