L’indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale pagato dall’Inps che può essere erogato alle persone che non possono compiere gli atti quotidiani della vita, non deambulanti, che hanno bisogno di assistenza continuativa e che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese.

L’importo dell’indennità di accompagnamento, pari a 504,00 euro mensili, è erogato per 12 mensilità e viene aggiornato ogni anno dal Ministero dell’Interno. L’indennità non è cumulabile con altre indennità simili (è possibile scegliere il sussidio più conveniente), non è subordinata a limiti di reddito o di età, non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta anche in caso di ricovero a pagamento in strutture residenziali.

Inoltre la recente sentenza numero 1268 del 2005, la Corte di Cassazione ha ulteriormente disposto che “l’indennità di accompagnamento, prevista quale misura assistenziale diretta anche a sostenere il nucleo familiare, va riconosciuta a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti”.

L’ASSEGNO PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA

I pensionati di inabilità possono chiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa, se si trovano nell’impossibilità di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno bisogno di assistenza continua in quanto non sono in rado di condurre da soli la vita quotidiana.
L’assegno di assistenza viene concesso su domanda dell’interessato e può essere chiesto insieme alla pensione di inabilità. L’assegno per l’assistenza cessa di essere corrisposto alla morte del titolare di pensione di inabilità. Decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti.

L’assegno non spetta:

    • durante i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
    • nei periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza privati, quando la spesa è a carico della pubblica amministrazione.

Non è incompatibile con l’assegno mensile corrisposto dall’Inail agli invalidi per l’assistenza personale e continuativa.
L’assegno è ridotto per coloro che ricevono analoga prestazione da un altro ente previdenziale. In questo caso l’Inps corrisponde la differenza tra le due prestazioni.

LA DOMANDA

La domanda di assegno ordinario di invalidità va presentata a qualunque ufficio Inps direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Il modulo è disponibile presso gli uffici dell’Inps, sul sito www.inps.it o presso gli Enti di Patronato.
Al momento della visita medica disposta dall’Inps, è necessario consegnare il modulo SS3, reperibile presso un ufficio Inps, compilato dal medico del lavoratore.

LA DECORRENZA

La pensione di inabilità decorre:

    • dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;
    • dal mese successivo a quello di cessazione dell’attività;
    • dalla data della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi.
IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda di pensione di inabilità venga respinta, si può presentare ricorso al Comitato Provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto della stessa..
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l’esame del ricorso stesso.