“ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRAPIANTATI DI FEGATO G. GOZZETTI ODV”
Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede –
È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRAPIANTATI DI FEGATO G. GOZZETTI ODV”.
L’Associazione ha sede in Bologna, via Massarenti n. 9, presso il Policlinico S. Orsola -Malpighi, Padiglione 25.
Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea degli associati non comporterà modifica statutaria. L’Associazione ha durata a tempo indeterminato.
Art. 2 – Scopi e attività istituzionali –
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale previste dall’art. 5 c. 1 lettera a) – interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni – e c. 1 lett.u) – beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo – del Codice del Terzo Settore. L’Associazione, che opera in favore di soggetti terzi, attraverso attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dei soggetti affetti da patologie epatiche le cui condizioni sanitarie indichino come indispensabile un intervento di trapianto di fegato.
L’Associazione fornisce supporto, sia morale che materiale, ai pazienti e ai loro familiari nella fase di screening pre-trapianto, nel periodo di attesa in lista, nel pre-operatorio e nella fase post-trapianto di fegato.
L’Associazione, infine, si rende disponibile a collaborare con Associazioni ed Enti che promuovono la donazione di organi.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la realizzazione dello scopo prefisso l’Associazione si propone di svolgere, in attività di volontariato e a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell’Associazione, le seguenti attività solidaristiche:
-
- assistere i pazienti e i loro familiari con interventi che aiutino ad affrontare il trapianto di fegato, come ad esempio offrire informazioni e soluzioni su problemi logistici, sostenere ogni azione utile per assicurare la migliore assistenza prima e dopo il trapianto, chiarire i dubbi o perplessità sul ritorno a una vita normale per aiutare a ottenere la migliore qualità di vita, rappresentarli a tutela dei diritti nei confronti dell’Amministrazione Sanitaria, di altri Enti o Organismi coinvolti;
- sensibilizzare la pubblica opinione, oltre che sulla donazione d’organi e i trapianti, anche in campo sociale, previdenziale e assicurativo per mezzo di azioni e iniziative atte a garantire la tutela dei soggetti in svantaggio;
- collaborare con le strutture specialistiche per contribuire all’attività di studio, formazione e ricerca nel campo del trapianto di fegato;
- sollecitare la Regione e le Aziende Sanitarie a garantire condizioni ottimali, strutturali, organizzative e legislative per gli interventi e l’assistenza;
- promuovere il reperimento di risorse ed in conformità alle disposizioni contenute nell’art.7 del D.Lgs. 117/2017 per contribuire a dotare le strutture sanitarie pubbliche di apparecchiature, mezzi, accessori, strumenti e quanto necessario al trapianto di fegato;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
Le attività di cui sopra sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri associati.
L’attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti e beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa e dalle normative vigenti del Terzo Settore. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.
Art.3 – Risorse economiche- Fondo patrimoniale –
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) Quote associative;
b) Contributi di privati;
c) Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) Donazioni e lasciti testamentari;
e) Rendite patrimoniali;
f) Attività di raccolta fondi;
g) Rimborsi derivanti da convenzioni;
h) Qualunque altra entrata ammessa ai sensi del D. L.gs. 20/2017.
L’Associazione ha il divieto di distribuire il fondo patrimoniale, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo d’avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, fra gli associati, sia durante la vita dell’Associazione che all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati che deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i 15 giorni che precedono l’assemblea, finchè gli associati possano prenderne visione.
Art. 4 – Associati: Criteri di ammissione ed esclusione –
Possono diventare associati dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a contribuire per realizzarli.
L’ammissione ad associato è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda dell’interessato in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
In caso di rigetto della domanda il Comitato Direttivo deve motivare la delibera e darne comunicazione all’interessato. L’aspirante associato non ammesso può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione all’Associazione è a tempo indeterminate e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Il numero degli aderenti è illimitato.
La qualifica di associato si perde:
-
- per recesso;
- per mancato versamento della quota associativa annuale entro sei mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
- per esclusione;
- per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione;
- per decesso.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Comitato Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l’annotazione sul libro degli associati con effetto a partire da tale momento.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l’automatica decadenza dell’associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.
L’esclusione è deliberata dalla maggioranza assoluta del Comitato Direttivo nei confronti dell’associato:
-
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
La delibera di esclusione adottata dal Comitato Direttivo, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata.
Successivamente il provvedimento del Comitato Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati, che sarà convocata.
Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l’associato interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una disamina degli addebiti.
Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea l’associato interessato dal provvedimento si intenderà sospeso.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo.
Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione e su eventuali contributi, donazioni e lasciti ricevuti.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 5 – Doveri e diritti degli associati –
Gli associati hanno il dovere di:
a) osservare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
b) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione.;
c) versare la quota associativa annuale;
d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari con la propria opera prestata a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
Gli associati hanno diritto a:
a) partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) partecipare all’Assemblea con diritto di voto dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa; accedere alle cariche associative;
c) prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi ed esaminare la documentazione amministrativa relative alla gestione dell’Associazione ed i libri sociali, previa richiesta scritta.
Art. 6 – Amici dell’Associazione –
Sono Amici dell’Associazione colo che intendono sostenere l’Associazione versando un contributo liberale.
Art. 7 – Sostenitori dell’Associazione –
Possono partecipare alle attività dell’associazione anche persone che, pur non volendo diventare soci, ne condividono le finalità e intendono sostenere l’Associazione versando un’contributo liberale per un importo minimo stabilito dall’Associazione stessa.
I Sostenitori dell’Associazione possono ricevere il giornalino pubblicato dall’Associazione, non sono tenuti a corrispondere la quota associativa e non hanno diritto di voto né attivo né passivo.
Art.8 – Organi dell’Associazione –
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente;
d) I’ Organo di controllo;
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell’elettorato passivo ed attivo.
Art. 9 – L’Assemblea –
L’Assemblea, generale degli associati, è l’organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.
L’Assemblea ordinaria:
-
- determina le linee generali programmatiche di tutta l’attività dell’Associazione;
- approva il bilancio;
- nomina e revoca i membri del Comitato Direttivo e degli altri Organi dell’Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l’esclusione degli associati deliberata dal Comitato Direttivo;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea straordinaria:
-
- delibera sulle proposte di modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.
La convocazione deve essere effettuata in forma scritta, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della eventuale seconda convocazione, affissa nella bacheca della sede legale ed operativa dell’Associazione almeno dieci giorni prima dell’adunanza e spedita a ciascun associato con qualunque mezzo, purché vi possa essere un riscontro dell’avvenuta ricezione.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno dal Presidente del Comitato Direttivo per l’approvazione del bilancio di esercizio entro i centoventi (120) giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati o dall’organo di controllo.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% degli associati, intervenuti o rappresentati per delega.
Qualora non si fosse raggiunta la percentuale di presenze, trascorsa un’ora dall’orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voti intervenuti o rappresentati.
Nelle deliberazioni che riguardano il Comitato Direttivo e la responsabilità dei medesimi membri, i consiglieri non hanno diritto di voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera eventuali modifiche statutarie, o la fusione, ·la scissione e la trasformazione dell’Associazione, in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati ed in seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.
La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione nonché la devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’Associazione.
Art. 10 – Il Comitato Direttivo –
Il Comitato Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici eletti dall’Assemblea degli associati.
I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per non oltre tre mandati pieni consecutivi. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
I componenti del Comitato Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo: entro tale data deve essere convocata l’Assemblea degli associati per l’elezione dei componenti il nuovo Comitato Direttivo.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Comitato Direttivo decada dall’incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato, previa ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l’Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti (20) giorni l’assemblea perché provveda alla, elezione di un nuovo Comitato e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.
Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Vice Presidente può, eventualmente, assumere anche la carica di Segretario oppure di Tesoriere.
Il Comitato Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di competenza esclusiva dell’Assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
-
- cura l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- predispone le bozze del bilancio d’esercizio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone gli eventuali regolamenti interni;
- stipula tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività associative;
- nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
- delibera su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento.
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il Comitato Direttivo è convocato con comunicazione scritta, contenente le indicazioni del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell’interessato, non meno di 8 (otto) giorni prima dell’adunanza e si riunisce almeno ogni tre mesi o ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, nonché su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
In difetto di tale formalità, il Comitato è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
È ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purché sia garantita l’esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.
Il Comitato Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Comitato Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretarIo e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.
Art. 11 – Il Presidente –
Il Presidente, eletto dal Comitato/Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea degli associati, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Comitato Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza, immediatamente successiva.
Art. 12 – Il Tesoriere –
Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
-
- provvede alla tenuta dei registri contabili dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo;
- cura la predisposizione del bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea.
Art. 13 – Il Segretario –
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
-
- provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;
- cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea degli associati e del Comitato Direttivo.
In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Comitato Direttivo, escluso il Presidente.
Art. 14 – Organo di controllo –
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato ove richiesto per legge o per libera determinazione, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.
L’organo di controllo:
-
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Il componente dell’Organo di Controllo può, in qualsiasi momento procedure ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente statutosi rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30-31 del D.Lgs. N.117/2017.
Art. 15 – Gratuità delle cariche associative –
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.
Art. 16 – Clausola compromissoria –
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i associati, oppure tra gli organi e gli associati, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea, è· nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta (30) giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.
La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta (30) giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Art. 17 -Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento –
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore.
Art. 18 – Rinvio –
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto rimanda al codice civile ed alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni.
Bologna,22/10/2020